investire alle aste immobiliari

5 maggio 2012

Le Aste immobiliari

Filed under: Uncategorized — Investire In immobili alle aste @ 19:24
  • Cosa sono le Aste Immobiliari?

Le aste giudiziarie sono uno strumento previsto dalla legge mediante il quale è possibile per un creditore vedere soddisfatti i propri crediti in danno del debitore inadempiente.Esempio classico è quello di una banca che ha concesso un mutuo ipotecario ad un soggetto per l’acquisto di un immobile dove il debitore non adempie al pagamento delle rate previste per il rimborso del debito. Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi:

vendita senza incanto: Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti   presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione   del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla  valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per  l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.   Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non  intervenuti. Se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene  considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o        se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.  In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà  decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento.

Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto,  il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve  essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto per la sua offerta nel momento in cui essa è superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla. Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la cancellazione  di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto “effetto purgativo  o liberatorio della vendita forzata immobiliare”) (art. 586 c.p.c.).

  • Perchè investire alle aste?

Investire in un immobile acquistato alle aste giudiziarie permette di spuntare un prezzo a sconto rispetto a quello di mercato di una percentuale variabile che mediamente oscilla sul 20% circa ma che in alcuni casi può raggiungere anche uno sconto sul prezzo del 50%.

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  • Qual’è la normativa che disciplina le Aste Immobiliari?

Codice di Procedura Civile Libro Terzo – Del Processo Di Esecuzione Titolo II – Dell’Espropriazione Forzata Capo IV – Dell’Espropriazione Immobiliare Sezione III – Della Vendita e Dell’Assegnazione

  • Chi può parteciparvi?

Nell’art.579 c.p.c. si stabilisce che “ognuno, eccetto il debitore è ammesso a fare offerte all’incanto”. Spesso le offerte vengono fatte da procuratori legali “per persona da nominare “. Nel caso di aggiudicazione del bene per persona da nominare il procuratore legale, entro tre giorni dall’incanto, deve dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato. Se il procuratore legale omette tale dichiarazione, l’aggiudicazione diviene definitiva a suo nome (art. 583 c.p.c.). Per partecipare all’incanto è necessario rispettare le formalità e gli adempimenti previsti dall’art. 576 c.p.c.  In particolare occorre presentare una domanda di partecipazione all’incanto e versare le cauzioni nella misura e secondo le modalità indicate nell’avviso di vendita. Di solito viene indicato un valore percentuale, da calcolare sul prezzo base d’asta, da depositare in conto spese, ed un valore percentuale da depositare per cauzione.

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